Informazioni Utili

Bolletta & Autolettura

Guida alla lettura delle bollette

con la Delibera 501/2014, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha introdotto una nuova procedura per rendere più facile ed immediata la lettura dei documenti di fatturazione. Oggi potrai verificare i tuoi consumi e le tue spese energetiche in maniera ancora più sempilce, grazie alla nuova immagine grafica studiata da Gorla Energia per rendere più immediati e sintetici i contenuti.

Le sezioni relative ai dati di fornitura e contratto, sintesi degli importi fatturati, situazione e modalità dei pagamenti, letture, dettagli sull’applicazione delle imposte, eventuali conguagli e ricalcoli nonché tutti i contatti utili per ogni esigenza sono prontamente individuabili e di facile lettura.

Comunicaci le tue autoletture
preferibilmente negli ultimi cinque giorni del mese di riferimento, utilizzando il numero verde 800368340 oppure via e-mail all’indirizzo autoletture@gorlaenergia.com

Ti sarà sufficiente indicare il tuo codice POD/PDR che trovi riportato nel box “dati fornitura e contratto” della tua bolletta.

Approfondimenti

Agevolazioni Fiscali

La legge prevede, per specifiche categorie di utilizzo, alcune riduzioni ed esenzioni relativamente alle imposte che concorrono alla determinazione del prezzo di fornitura.

Agevolazioni fiscali in merito all’ imposta di consumo
Alcuni utilizzi di gas naturale possono essere assoggettati ad un’aliquota agevolata, ovvero un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’agevolazione può essere concessa, esclusivamente a seguito di richiesta del Cliente, quando il gas naturale viene utilizzato nelle seguenti attività

  • attività industriali e artigianali;
  • attività alberghiere;
  • attività di ristorazione/bar;
  • forni da pane;
  • negli impianti sportivi gestiti da associazioni dilettantistiche senza fine di lucro;
  • attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti anche quando non è previsto lo scopo di lucro
  • attività agricole
  • distribuzione commerciale.
Casi di esenzione dall'accisa e dall'addizionale regionale
Il gas naturale è esente dall’applicazione dell’accisa e della relativa addizionale regionale quando è destinato ad essere fornito ai seguenti soggetti:

  • nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri delle stesse;

alle forze armate di qualsiasi stato (esclusa l’Italia) che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.)per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa l’esenzione iva.

Casi di esclusione dall'accisa e dall'addizionale
Il nuovo articolo 21 del D.lgs. 26/07 prevede la non applicabilità con la conseguente esclusione dal campo di applicazione delle accise, ai seguenti impieghi di gas naturale:

  • per la riduzione chimica
  • nei processi elettrolitici
  • nei processi metallurgici, classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nella comunità europea sotto il codice DJ 27
  • nei processi mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nella comunità europea sotto il codice DI 26

Trovi i moduli per ottenere le agevolazioni/esclusioni/esenzioni nella sezione “modulistica”

Documenti da presentare per ottenere l'applicazione dell'accisa agevolata
Per poter richiedere l’applicazione dell’aliquota agevolata devono essere presentati, per ogni singolo contatore e punto di fornitura oggetto della richiesta, i seguenti documenti:

  • Modulo richiesta Accisa Agevolata.
  • Copia del Certificato della CCIAA aggiornato.
  • Documento di riconoscimento del firmatario.
  • Statuto delle associazioni per quanto riguarda l’attività dilettantistica svolta senza scopo di lucro e attività ricettiva finalizzate all’assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti.

I documenti debitamente timbrati e firmati devono essere presentati al momento della richiesta di fornitura o successivamente presso Gorla Energia – Servizio Clienti – Via Milano 100, 22063 Cantù (CO) ovvero a mezzo PEC all’indirizzo direzione@pec.gorlaenergia.com

Trovi i moduli per ottenere le agevolazioni/esclusioni/esenzioni nella sezione “modulistica”

Applicazione Aliquota I.V.A. Ridotta

Fornitura Gas
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui. Per usi civili, come da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17/01/2008), devono intendersi le tipologie d’impiego del gas naturale diverse da quelle “industriali”, così come definite dall’art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504.

Restano in ogni caso valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle forniture di gas naturale per i seguenti usi:

  1. di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
    2.     di imprese agricole;
    3.     di imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica.

Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota iva del 10 per cento devono sottoscrivere e firmare la relativa documentazione che trovi nella sezione “modulistica”

Fornitura Elettricità
Ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.hanno diritto all’aliquota iva del 10 per cento le forniture di energia elettrica per uso domestico e destinate ai seguenti usi

  1. di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
  2. di imprese agricole;
  3. di Consorzi di bonifica e di irrigazione che utilizzano l’energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque;
  4. clienti grossisti.

Per l’applicazione dell’aliquota iva del 10 per cento devi sottoscrivere e firmare la relativa documentazione che trovi nella sezione “modulistica”

Agevolazioni per i clienti domestici di energia elettrica in disagio economico

L’Autorità Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) con la delibera ARG/elt 117/08 s.m.i. ha previsto un bonus a compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici in condizioni di disagio economico.

Il bonus consente un risparmio di circa il 20% (al netto delle imposte) della spesa annua presunta sulla bolletta ed è differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare:

  • 71 euro per una famiglia di 1 o 2 persone
  • 91 euro per 3 o 4 persone
  • 155 euro per più di 4 persone
Chi può richiedere il bonus
Potranno accedere al bonus sociale tutti i nuclei familiari che

  • dispongono di un ISEE il cui valore sia inferiore o uguale a 7.500 euro.
  • con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000

L’ISEE (indice di situazione economica equivalente) misura la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e delle caratteristiche di numerosità e tipologia.

Come chiedere il bonus

Per richiedere il bonus occorre compilare l’apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). I moduli sono scaricabili dal sito dell’Autorità o reperibili presso i Comuni, sul sito Anci.

La domanda, dopo gli opportuni controlli, darà diritto al riconoscimento della compensazione per 12 mensilità, salvo rinnovo.

Agevolazioni per clienti domestici in disagio fisico

Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute.
L’Autorità Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) con la delibera del.350/2012/R/eel ha apportato modifiche e integrazioni alla disciplina applicativa del bonus sociale previsto a compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici in gravi condizioni di salute.

Secondo quando stabilito dall’A.E.E.G. dal 1° gennaio 2013 l’importo del bonus elettrico per disagio fisico – cui possono accedere i clienti che devono utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita – sarà collegato al livello dei consumi medi ed al numero delle apparecchiature necessarie al supporto vitale del cliente.

L’importo totale sarà distinto in base a tre livelli di compensazione della spesa annua sostenuta secondo la seguente ripartizione:
• fascia minima (fino a 600 kWh/anno)
• fascia media (tra 600 e 1200 kWh/anno)
• fascia massima (oltre i 1200 kWh/anno)
L’assegnazione ad una delle 3 fasce sarà calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni.

Chi può richiedere il bonus
Il bonus per disagio fisico è riconosciuto ai clienti domestici nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all’utilizzo di dette apparecchiature.

In questi casi, per avere accesso al bonus elettrico, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:

  • la necessità di utilizzare tali apparecchiature,
  • il tipo di apparecchiatura utilizzata;
  • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata
  • la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura.

Il bonus è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Come chiedere il bonus
Le modalità di richiesta rimangono invariate, cambieranno i moduli che verranno pubblicati sul sito dell’autorità a partire da gennaio 2013.

La richiesta del bonus elettrico andrà quindi presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal Comune in cui è localizzata l’abitazione nella quale è collocata l’apparecchiatura “salva vita” con il nuovo modulo B.

I cittadini già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE), dovranno presentare:

  • la comunicazione ricevuta dal proprio distributore di energia elettrica attestante che il proprio punto di fornitura è inserito negli elenchi PESSE come punto di fornitura non interrompibile;
  • un’apposita autocertificazione conforme al contenuto del nuovo modulo C che sarà disponibile sul sito dell’Autorità dal 2013 nel quale dovrà essere specificato il tipo di apparecchiature elettromedicali e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate, l’indirizzo presso il quale le medesime apparecchiature sono installate, la data a partire dalla quale si utilizzano le apparecchiature elettromedicali.

I cittadini non inclusi negli elenchi relativi al PESSE dovranno presentare una apposita certificazione della propria ASL contenente le informazioni riportate nel nuovo modulo D disponibile sul sito dell’Autorità dal 2013.

Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

LINK Delibera 350/2012/R

Bonus sociale sulla fornitura di gas

Dal 15 dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal decreto legge 185/08, convertito con la Legge 2/2009, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas.

Potranno accedere al bonus sociale tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. La compensazione è riconosciuta anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, se non si ha un contratto diretto con un venditore di gas, il bonus potrà essere ritirato presso gli sportelli delle Poste Italiane (erogazione tramite bonifico domiciliato).

L’ammontare della compensazione della spesa è differenziato per zone climatiche, per categorie d’uso del gas naturale e parametrato al numero dei componenti della famiglia.

La compensazione è valida dodici mesi rinnovabili con apposita richiesta. Il bonus vale esclusivamente per le forniture di gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL).

Per accedere al bonus sociale gas il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas (reperibili sulle bollette).

Oltre all’apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale dovrà allegare copia dell’attestazione ISEE, unitamente alla copia del proprio documento di identità.

Il bonus gas, inoltre, è cumulabile con il bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell’energia elettrica già introdotta in precedenza a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio economico e fisico.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it o chiamare il numero verde 800.166.654.